Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 20 lug 1958
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; cooperazione rurale; botanica; coltivazioni erbacee; malattie delle piante; meccanica agraria; tecnologia e disegno professionale; fruttiviticultura; enologia; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-30;1492#art-9