Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 20 lug 1958
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; scienze fisiche e naturali; cooperazione rurale; matematica e contabilità; agronomia; tecnica agraria; coltivazioni erbacee; coltivazioni arboree; malattia e difesa delle piante; meccanica agraria; tecnologia e disegno professionale; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-30;1489#art-9