Art. 23

Art. 23

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In vigore dal 20 lug 1958
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti di istruzione tecnica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 settembre 1957 GRONCHI MORO - TAMBRONI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 268. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-30;1489#art-23