Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 19 giu 1958
Il contributo ordinario del Ministero della pubblica istruzione previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1545, a favore dell'Istituto professionale femminile di Reggio Emilia viene fissato, in L. 38.110.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-30;1469#art-3