Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 7 dic 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 545, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo "Fiera di Roma", con sede in Roma, e ne è stato approvato lo statuto; Vista la deliberazione 12 luglio 1957 del Consiglio generale dell'Ente, contenente modifiche allo statuto vigente; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Articolo unico. È approvato l'unito statuto dell'Ente autonomo "Fiera di Roma", con sede in Roma, che sostituisce quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 545. L'allegato statuto, composto di 17 articoli, sarà vistato dal Ministro per l'industria e per il commercio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 settembre 1957 GRONCHI GAVA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1957 Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 6. - RELLEVA
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