Art. 3
3 / 3In vigore dal 12 ott 1957
Il presente decreto avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 settembre 1957
GRONCHI
ZOLI - MATTARELLA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 168. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-05;855#art-3