Proroga di mesi diciotto al termine entro il quale dovranno aver luogo le espropriazioni di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1496, in data 30 dicembre 1955.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA · n. 924

Proroga di mesi diciotto al termine entro il quale dovranno aver luogo le espropriazioni di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1496, in data 30 dicembre 1955.

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