Art. 1
1 / 1In vigore dal 20 set 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 12 del Codice civile;
Vista la domanda in data 20 giugno 1956, con la quale il cavaliere del lavoro Mario Negri, presidente della Federazione nazionale dirigenti delle attività commerciali, ausiliarie, dei servizi e similari di pubblico interesse (già Associazione nazionale dirigenti aziende commerciali), con sede in Roma, via Nazionale n. 75, chiede il riconoscimento giuridico del Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto;
Vista la copia autentica dell'11 marzo 1957, dell'atto di costituzione del Fondo predetto, per notaio dott. Daniele Migliori di Roma, in data 19 giugno 1956, numero 491776 di repertorio, e relativo allegato A contenente lo statuto del Fondo stesso;
Vista la copia autentica dell'11 marzo 1957, dell'atto di modifica dello statuto predetto, per lo stesso notaio, in data 20 febbraio 1957, n. 531583 di repertorio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
È concesso il riconoscimento della personalità giuridica al Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto, con sede in Roma, e ne è approvato il relativo statuto, composto di 23 articoli nel testo annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 luglio 1957
GRONCHI
GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 83. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-26;780#art-1