Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 20 set 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 12 del Codice civile; Vista la domanda in data 20 giugno 1956, con la quale il cavaliere del lavoro Mario Negri, presidente della Federazione nazionale dirigenti delle attività commerciali, ausiliarie, dei servizi e similari di pubblico interesse (già Associazione nazionale dirigenti aziende commerciali), con sede in Roma, via Nazionale n. 75, chiede il riconoscimento giuridico del Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto; Vista la copia autentica dell'11 marzo 1957, dell'atto di costituzione del Fondo predetto, per notaio dott. Daniele Migliori di Roma, in data 19 giugno 1956, numero 491776 di repertorio, e relativo allegato A contenente lo statuto del Fondo stesso; Vista la copia autentica dell'11 marzo 1957, dell'atto di modifica dello statuto predetto, per lo stesso notaio, in data 20 febbraio 1957, n. 531583 di repertorio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. È concesso il riconoscimento della personalità giuridica al Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto, con sede in Roma, e ne è approvato il relativo statuto, composto di 23 articoli nel testo annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 luglio 1957 GRONCHI GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1957 Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 83. - RELLEVA
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