Art. 9
Titolo V

Art. 9

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In vigore dal 21 set 1957
L'assemblea generale dei soci è l'organo supremo dell'Ente ed è costituita dai rappresentanti delle sezioni provinciali, eletti dalle assemblee provinciali previste dall', fra i soci effettivi, in ragione di un rappresentante ogni quattrocento soci o frazione superiore a duecento. Ogni sezione provinciale dovrà avere almeno un rappresentante, qualunque sia il numero dei soci. Ciascun delegato all'assemblea generale dei soci ha diritto ad un solo voto. I soci, a qualsiasi categoria appartengano possono assistere ai lavori dell'assemblea generale dei soci.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-9