Art. 8
Titolo IV

Art. 8

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In vigore dal 21 set 1957
Gli organi dell'Ente sono: Organi centrali: a) l'assemblea generale dei soci; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Comitato esecutivo; d) il Collegio centrale dei revisori; Organi periferici: e) le assemblee provinciali; f) i Consigli provinciali; g) i Collegi provinciali dei revisori.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-8