Titolo III
Art. 6
6 / 56In vigore dal 21 set 1957
Le cariche elettive dell'Ente, fatta eccezione soltanto per i collegi centrale e provinciali dei revisori, sono riservate ai soci effettivi sordomuti che abbiano raggiunto la maggiore età.
Non è ammesso il cumulo delle cariche elettive in seno all'Ente.
Non sono eleggibili i soci effettivi che abbiano un rapporto di impiego con l'Ente e che si trovino in una delle cause di incapacità di cui all' del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
I membri del Consiglio d'amministrazione e dei Consigli provinciali prestano la loro opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute negli incarichi del loro ufficio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-6