Titolo XV
Art. 54
54 / 56In vigore dal 21 set 1957
Allo stesso fine di vigilanza, l'Ente invia al Ministero dell'interno un elenco sommario di tutte le altre deliberazioni non previste nel precedente articolo, eccettuate quelle che riguardano la mera esecuzione di provvedimenti precedenti.
Il Ministero dell'interno, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, può chiedere copia integrale delle singole deliberazioni. La richiesta del Ministero sospende l'esecutività di tali deliberazioni.
Entro venti giorni da quello in cui ne abbia ricevuto copia, il Ministero dell'interno deve pronunziare l'annullamento delle deliberazioni ritenute illegittime.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-54