Art. 51
Titolo XIV

Art. 51

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In vigore dal 30 giu 1971
Il comitato regionale, istituito a norma dell', lettera I), ha il compito di coordinare le attività dell'ente nell'ambito della circoscrizione determinata dal consiglio di amministrazione - medesimo presso gli enti e gli istituti a carattere regionale. Esso è composto dai presidenti delle sezioni provinciali e dai direttori delle istituzioni dell'ente operanti in detta circoscrizione territoriale e si riunisce ordinariamente una volta all'anno entro il mese di settembre ed in via straordinaria quanto ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti purchè ne sia autorizzato dal comitato esecutivo. I comitati regionali hanno sede presso le sezioni provinciali dei capoluoghi regionali e la loro convocazione spetta al presidente della suddetta sezione con il rispetto delle modalità di cui all' del presente regolamento. Il funzionario dell'E.N.S. incaricato della segreteria regionale ha le funzioni di segretario del comitato e partecipa alle riunioni con voto consultivo. Sono estese al comitato le disposizioni degli , lettera h) del presente regolamento. La rappresentanza comunale è costituita a norma dell', lettera e). Essa è affidata ad un rappresentante che può anche non essere sordomuto, il quale ha facoltà di costituire un comitato di assistenza e di collaborazione con gli organi dell'ente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-51