Titolo XII
Art. 49
49 / 56In vigore dal 24 nov 1967
Il Consiglio è tenuto ad inviare, per l'approvazione di esecutorietà, alla sede centrale, entro il mese di marzo di ciascun anno, il conto consuntivo dell'esercizio decorso, ed entro il mese di ottobre il bilancio preventivo dell'anno veniente.
I due documenti devono essere accompagnati dal verbale di approvazione del Consiglio provinciale e dalla relazione.
Ogni iniziativa di carattere economico, quando esorbiti dalla normale gestione del bilancio preventivo approvato dalla sede centrale, deve ottenere la preventiva approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-49