Art. 46
Titolo XII

Art. 46

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In vigore dal 21 set 1957
Il Consiglio provinciale rimane in carica quattro anni. I componenti di esso che senza giustificato motivo non intervengano a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-46