Art. 45
Titolo XII

Art. 45

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In vigore dal 21 set 1957
Il Consiglio elegge nel proprio seno il presidente scelto tra i soci effettivi. L'ufficio di presidenza che, in caso di urgenza, esercita tutti i poteri del Consiglio con riserva di ratifica da parte di quest'ultimo da convocarsi entro breve tempo, è formato dal presidente, dal consigliere udente nominato dalla locale Prefettura e dal consigliere più anziano di nomina.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-45