Art. 44
Titolo XII

Art. 44

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In vigore dal 21 set 1957
Il Consiglio provinciale dei soci è composto di cinque membri di cui quattro eletti dall'assemblea tra i soci effettivi ed uno udente nominato dal prefetto della Provincia. I componenti del Consiglio devono di norma risiedere nella città sede della sezione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-44