Art. 40
Titolo XI

Art. 40

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In vigore dal 21 set 1957
L'assemblea è valida in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci effettivi; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione può aver luogo il giorno seguente purchè ciò sia previsto nell'avviso di convocazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-40