Art. 31
Titolo VIII

Art. 31

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In vigore dal 21 set 1957
Il Collegio centrale dei revisori si compone di tre membri effettivi e tre supplenti, nominati rispettivamente: uno effettivo ed uno supplente dal Ministero dell'interno, uno effettivo ed uno supplente dal Ministero del tesoro, uno effettivo ed uno supplente dalla assemblea generale dei soci ai sensi dell'. Il Collegio elegge il proprio presidente tra i membri effettivi di nomina ministeriale. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-31