Titolo VII
Art. 26
26 / 56In vigore dal 21 set 1957
Le deliberazioni del Comitato esecutivo debbono essere prese con l'intervento di almeno due dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta degli intervenuti. Nel caso che intervengano alla adunanza solo due componenti, le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole di entrambi.
Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.
I componenti del Comitato esecutivo che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione e del provvedimento viene data comunicazione scritta all'interessato.
I componenti del Comitato esecutivo non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, nè prendere parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi propri o dei parenti od affini, sino al quarto grado, nonché di enti dei quali abbiano l'amministrazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-26