Art. 24
Titolo VII

Art. 24

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In vigore dal 21 set 1957
Il Comitato esecutivo si compone del presidente dell'Ente e di due membri scelti dal Consiglio di amministrazione fra i propri componenti. Il Comitato esecutivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono venire rieletti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-24