Art. 20
Titolo VI

Art. 20

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In vigore dal 21 set 1957
Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione, il giorno seguente, qualunque sia il numero dei presenti. Le votazioni sono sempre palesi, ad eccezione dei casi in cui si tratti di procedere alla nomina di cariche, alla attribuzione di incarichi, oppure di questioni personali. Per l'approvazione di qualsiasi proposta è necessario il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-20