Art. 18
Titolo VI

Art. 18

18 / 56
In vigore dal 21 set 1957
Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi; in via straordinaria ogni qualvolta il presidente dell'Ente lo ritenga necessario o ne sia stata fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-18