Titolo VI
Art. 18
18 / 56In vigore dal 21 set 1957
Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi; in via straordinaria ogni qualvolta il presidente dell'Ente lo ritenga necessario o ne sia stata fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-18