Titolo V
Art. 14
14 / 56In vigore dal 21 set 1957
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-14