Titolo V
Art. 13
13 / 56In vigore dal 21 set 1957
La votazione è fatta per scrutinio palese, salvo che per le elezioni delle cariche sociali e per le questioni di indole personale.
A richiesta di almeno un terzo dei delegati presenti, la votazione può procedere per appello nominale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-13