Titolo V
Art. 10
10 / 56In vigore dal 24 nov 1967
L'Assemblea generale dei soci è convocata dal presidente dell'Ente e si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni.
La sede, la data e l'ordine del giorno dell'assemblea generale dei soci vengono stabiliti dal Consiglio d'amministrazione.
Su richiesta di almeno due terzi delle sezioni provinciali saranno aggiunti all'ordine del giorno speciali argomenti, purchè comunicati non meno di venti giorni prima che si riunisca l'assemblea generale dei soci.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-10