Capo II
Art. 71
42 / 78Applicazione a diversi servizi dei consiglieri di I, II e III classe
In vigore dal 27 ago 1957
(Applicazione a diversi servizi dei
consiglieri di I, II e III classe)
Il periodo di permanenza in ciascun settore di attività, valutabile, ai sensi dell'art. 159 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per la promozione a direttore di sezione non deve essere inferiore ad un anno per ciascun settore di attività.
Il consigliere di I, II e III classe dopo due anni di permanenza in un medesimo settore di attività può chiedere d'essere avvicendato; qualora, al momento del compimento dell'anzianità prescritta dall'art. 164 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'ammissione al concorso per merito distinto o agli esami di idoneità non sussista il requisito della permanenza in tre diversi settori d'attività perché non v'è stata possibilità di avvicendamento, il capo del personale inserisce nel fascicolo personale dell'impiegato la dichiarazione che questi può essere ammesso al concorso per merito distinto o agli esami di idoneità anche in difetto del detto requisito, indicando il motivo della predetta impossibilità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-03;686#art-71