Titolo VII
Art. 65
71 / 78Determinazione dei coefficienti di scrutinio
In vigore dal 27 ago 1957
Ai fini della valutazione dei singoli impiegati, i nomi di questi debbono essere trascritti su un apposito quaderno dal quale risultino le varie categorie di titoli ed i coefficienti assegnati per ciascuna categoria. Il coefficiente è assegnato ad ogni impiegato per ciascuna categoria di titoli a maggioranza degli intervenuti; il coefficiente complessivo è dato dalla somma dei coefficienti. La comparazione fra i vari scrutinati è fatta sulla base dei coefficienti complessivi riportati da ciascun impiegato.
Il verbale della seduta del Consiglio d'amministrazione deve indicare, tra l'altro, i motivi in base ai quali determinati titoli risultanti dal fascicolo personale e dalla scheda personale siano stati esclusi dalla valutazione.
Le schede personali ed i quaderni debbono essere allegati al verbale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-03;686#art-65