Art. 65 · Determinazione dei coefficienti di scrutinio
Titolo VII

Art. 65

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Determinazione dei coefficienti di scrutinio

In vigore dal 27 ago 1957
Ai fini della valutazione dei singoli impiegati, i nomi di questi debbono essere trascritti su un apposito quaderno dal quale risultino le varie categorie di titoli ed i coefficienti assegnati per ciascuna categoria. Il coefficiente è assegnato ad ogni impiegato per ciascuna categoria di titoli a maggioranza degli intervenuti; il coefficiente complessivo è dato dalla somma dei coefficienti. La comparazione fra i vari scrutinati è fatta sulla base dei coefficienti complessivi riportati da ciascun impiegato. Il verbale della seduta del Consiglio d'amministrazione deve indicare, tra l'altro, i motivi in base ai quali determinati titoli risultanti dal fascicolo personale e dalla scheda personale siano stati esclusi dalla valutazione. Le schede personali ed i quaderni debbono essere allegati al verbale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-03;686#art-65