Art. 50 · Cumulo dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata
Titolo V

Art. 50

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Cumulo dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata

In vigore dal 27 ago 1957
L'equo indennizzo, determinato a norma del precedente articolo, è ridotto della metà se l'impiegato consegua anche la pensione privilegiata. Va inoltre dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dall'impiegato in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-03;686#art-50