Capo III
Art. 43
51 / 78Comunicazione del provvedimento che accoglie l'istanza
In vigore dal 9 feb 2013
Il provvedimento che pone a carico dell'Amministrazione dello Stato le spese di cura della infermità dipendente da causa di servizio è adottato con riserva di successiva liquidazione e viene comunicato dall'organo da cui promana all'Amministrazione dell'istituto presso il quale l'impiegato è sottoposto a cura o ricoverato ed all'impiegato stesso.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248, ha disposto (con l'art. 2270, comma 2, numero 12-bis)) che "Restano in vigore i seguenti atti normativi secondari e successive modificazioni: [...] 12-bis) decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, articoli da 42 a 47, limitatamente a quanto disposto dall'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-03;686#art-43