Capo III
Art. 42
50 / 78Modalità per ottenere il rimborso delle spese di cura
In vigore dal 9 feb 2013
L'impiegato o i suoi eredi nella stessa istanza diretta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio o con domande successive da proporsi entro il termine previsto dal primo comma dell', possono chiedere che siano poste a carico dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per il ricovero in istituti sanitari o per protesi.
Sulla domanda provvede l'autorità competente a disporre l'aspettativa.
Il Ministro, su proposta del capo ufficio da cui l'impiegato dipende, può disporre che le spese del ricovero in istituto sanitario siano poste a carico dell'Amministrazione anche se l'impiegato non abbia proposto domanda, nel caso in cui questi, durante l'espletamento di mansioni di servizio o per causa manifestamente dipendente dallo stesso, abbia subito un infortunio che ne abbia imposto il ricovero urgente in luogo di cura.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248, ha disposto (con l'art. 2270, comma 2, numero 12-bis)) che "Restano in vigore i seguenti atti normativi secondari e successive modificazioni: [...] 12-bis) decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, articoli da 42 a 47, limitatamente a quanto disposto dall'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-03;686#art-42