Art. 28 · Modalità della eliminazione di atti
Capo III

Art. 28

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Modalità della eliminazione di atti

In vigore dal 27 ago 1957
L'eliminazione di atti o documenti dal fascicolo personale dell'impiegato si esegue mediante stralcio dell'atto o documento ed inserzione, in sua vece, della determinazione del capo del personale, che deve limitarsi a precisare la disposizione in base alla quale viene disposta l'eliminazione. Nella detta determinazione l'atto o documento stralciato deve essere indicato soltanto mediante gli estremi con cui è iscritto nell'indice del fascicolo personale, escluso ogni ulteriore riferimento al suo contenuto. Gli estremi della determinazione sono annotati a margine dell'indice del fascicolo personale nonché a margine dello stato matricolare, se l'atto o documento è in questo menzionato. Gli atti o documenti stralciati vengono trasmessi all'archivio dal quale non potranno essere estratti se non per ordine scritto del Ministro o del capo del personale, che indicherà a quale autorità o ufficio gli atti stessi possano essere comunicati o dati in visione.
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