Art. 2 · Domanda di ammissione ai concorsi
Titolo I

Art. 2

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Domanda di ammissione ai concorsi

In vigore dal 27 ago 1957
Per l'ammissione ai concorsi alle qualifiche iniziali delle carriere degli impiegati civili dello Stato, gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda: a) la data ed il luogo di nascita; b) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; d) le eventuali condanne penali riportate; e) il titolo di studio; f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonché le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-03;686#art-2