Art. 16 · Conferimento di funzioni relative a diversa qualifica
Titolo II

Art. 16

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Conferimento di funzioni relative a diversa qualifica

In vigore dal 27 ago 1957
L'impiegato cui siano conferite ai sensi dell', comma terzo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, funzioni di qualifiche diverse da quella rivestita è considerato, agli effetti gerarchici durante l'esercizio delle dette funzioni, come appartenente alla qualifica corrispondente alle funzioni esercitate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-03;686#art-16