Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 21 set 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti gli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta: . Gli oggetti di corredo da fornire gratuitamente ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi guardie del Corpo forestale dello Stato, in attuazione dell'art. 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e la durata minima di uso di ciascun oggetto sono determinati nella tabella annessa al presente decreto e vistata dai Ministri proponenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-02;787#art-1