Art. 9
Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamentoCapo I

Art. 9

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In vigore dal 12 nov 1957
S'intende ammesso l'istante che non abbia ricevuto alcuna diretta comunicazione sino alla data d'inizio delle prove, salvochè il motivo d'esclusione sia accertato in momento successivo, nel qual caso si fa luogo all'annullamento dell'esame nei riguardi del candidato erroneamente ammesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-29;972#art-rad-9