Art. 8
Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamentoCapo I

Art. 8

8 / 34
In vigore dal 12 nov 1957
L'esame delle domande è fatto dal Provveditorato agli studi. Se qualche documento sia formalmente imperfetto, viene rinviato all'interessato con invito a regolarizzarlo entro un termine non superiore a quindici giorni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-29;972#art-rad-8