Art. 7
Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamentoCapo I

Art. 7

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In vigore dal 12 nov 1957
Coloro che intendono partecipare a più esami di abilitazione devono presentare, anche nel caso della partecipazione a più sottoclassi della stessa classe, altrettante domande, per ognuna delle quali sono tenuti a pagare la relativa tassa; ma è consentito che una sola delle domande sia documentata e che le altre siano corredate della ricevuta di pagamento della prescritta tassa, qualora le domande siano presentate allo stesso Provveditore agli studi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-29;972#art-rad-7