Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento›Capo IV
Art. 34
34 / 34In vigore dal 12 nov 1957
Coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione allo insegnamento per una determinata disciplina o per un gruppo di discipline, in base ai risultati dei concorsi esami di Stato espletati secondo il precedente ordinamento, sono ammessi senza altro esame abilitante ai corrispondenti concorsi a cattedre.
Il Ministro per la pubblica istruzione
ROSSI
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-29;972#art-rad-34