Art. 34
Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamentoCapo IV

Art. 34

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In vigore dal 12 nov 1957
Coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione allo insegnamento per una determinata disciplina o per un gruppo di discipline, in base ai risultati dei concorsi esami di Stato espletati secondo il precedente ordinamento, sono ammessi senza altro esame abilitante ai corrispondenti concorsi a cattedre. Il Ministro per la pubblica istruzione ROSSI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-29;972#art-rad-34