Art. 3
Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamentoCapo I

Art. 3

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In vigore dal 12 nov 1957
Gli esami di abilitazione sono indetti, annualmente, in una sola sessione, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione e ad essi possono partecipare, senza alcun limite massimo di età, coloro che abbiano conseguito, alla data in cui è indetta la sessione, la laurea o il diploma prescritti. Il limite minimo di età, in ogni caso, è stabilito in anni diciotto alla data predetta. Nell'ordinanza del Ministro sono indicate le classi (e le sottoclassi) per le quali sono indetti gli esami e le sedi nelle quali questi vengono svolti; e in essa può altresì essere stabilito per alcune sedi il numero massimo dei candidati ammessi a sostenere gli esami stessi. Conseguentemente, il Ministro può impartire disposizioni per regolare la distribuzione dei candidati tra le varie sedi. Qualora in una sede non si raggiunga il minimo di cinquanta candidati per una o più classi di esami, i candidati stessi sono dal Ministro assegnati a sede diversa. Gli esami si svolgeranno in unica sede, quando i candidati non superino complessivamente il numero di cinquanta. L'ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Di essa è data notizia anche nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Ai fini indicati nei commi terzo, quarto e quinto del presente articolo, ciascun Provveditore agli studi, alla scadenza del termine stabilito nella ordinanza ministeriale per la presentazione delle domande, comunica al Ministero il numero delle domande pervenutegli per ciascuna classe di esame.
Storico versioni

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