Art. 29
Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamentoCapo III

Art. 29

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In vigore dal 12 nov 1957
Il Ministero, in base agli elenchi trasmessi dai Provveditori agli studi delle province, sedi di esame, raggruppa tutti i candidati non abilitati di ciascuna classe in un elenco generale per ordine alfabetico, che viene trasmesso a tutti i Provveditori agli studi. I Provveditori agli studi delle province, sedi di esame, sulla scorta di tali elenchi, dispongono, per quei candidati che per la medesima classe risultino non abilitati in due sessioni consecutive, l'esclusione dall'esame indetto nella sessione immediatamente successiva, ai sensi dell' della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-29;972#art-rad-29