Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento›Capo III
Art. 26
26 / 34In vigore dal 12 nov 1957
La Commissione esaminatrice, di mano in mano che procede alla revisione collegiale delle prove, verificata la integrità delle singole buste contenenti i lavori, le apre, segnando sopra ogni lavoro e sulla busta che racchiude il nome dell'autore uno stesso numero di riconoscimento.
Compiuto l'esame di tutti i lavori e notativi i voti rispettivamente assegnati, apre le buste contenenti i nomi dei candidati. L'elenco degli ammessi alle prove orali (o pratiche) viene affisso nell'albo del Provveditorato agli studi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-29;972#art-rad-26