Art. 24
Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamentoCapo III

Art. 24

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In vigore dal 12 nov 1957
Il Ministro, su proposta del presidente della Commissione o del Provveditore agli studi ovvero di sua iniziativa, può disporre l'annullamento parziale o totale delle operazioni di esame in caso di gravi abusi o di violazione di legge. Il Ministro può, comunque, disporre in ogni tempo l'annullamento degli esami che risultino illegalmente, sostenuti e dei relativi diplomi di abilitazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-29;972#art-rad-24