Art. 19
Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamentoCapo III

Art. 19

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In vigore dal 12 nov 1957
I candidati debbono dimostrare la loro identità personale, in ognuna delle prove d'esame, nei modi stabiliti dall'ordinanza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-29;972#art-rad-19