Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento›Capo III
Art. 19
19 / 34In vigore dal 12 nov 1957
I candidati debbono dimostrare la loro identità personale, in ognuna delle prove d'esame, nei modi stabiliti dall'ordinanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-29;972#art-rad-19