Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento›Capo II
Art. 13
13 / 34In vigore dal 12 nov 1957
Le Commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione sono, per ogni sede indicata nell'ordinanza ministeriale e per ciascuna classe di esame, nominate, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, con decreto del Ministro della pubblica istruzione e sono costituite, ciascuna, di tre membri: un professore universitario di ruolo o fuori ruolo o incaricato o libero docente, con funzioni di presidente; un preside o professore di ruolo, di scuole secondarie statali, in attività di servizio; un iscritto negli albi provinciali degli insegnanti medi, che sia abilitato per esami o provvisto di titolo di studio avente pieno valore di abilitazione.
La scelta dei componenti della Commissione da parte del Ministro deve cadere su coloro che insegnino o almeno abbiano insegnato la disciplina o materia affine a quella prevista dall'esame.
Nei casi di raggruppamento di più materie in una sola classe, il Ministro ha facoltà di chiamare a far parte della Commissione altre persone scelte tra i presidi e gli insegnanti di scuole secondarie ai sensi del primo comma del presente articolo; in tal caso la Commissione deve sempre essere composta di un numero dispari di componenti.
In relazione al numero dei candidati, è data altresì facoltà di nominare ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, con le suddette modalità, due o più sottocommissioni di esame, unico restando il presidente. In tal caso l'assegnazione dei candidati alle varie sottocommissioni, per quanto riguarda le prove orali, viene fatta per sorteggio il giorno stesso delle prove.
Nella prima adunanza la Commissione elegge nel suo seno il segretario e il relatore.
Le Commissioni sono retribuite nella misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-29;972#art-rad-13