Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento›Capo I
Art. 12
12 / 34In vigore dal 12 nov 1957
La restituzione dei documenti viene effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati degli esami, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunziare alla partecipazione agli esami o, qualora abbiano sostenuto le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito degli esami stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-29;972#art-rad-12