Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 4 set 1957
Per l'ammissione a tutti i concorsi di cui ai precedenti articoli si prescinde dal limite massimo di età, salvo che siasi superato, alla data del 1° maggio 1948, il limite di 65 anni compiuti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-29;769#art-4