Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 4 set 1957
L'iscrizione del personale insegnante nei ruoli speciali transitori di cui all'articolo precedente è disposta in base a graduatorie di merito compilate a seguito di concorsi per titoli indetti dai Provveditori agli studi nelle rispettive province.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-29;769#art-2