Art. 4
Titolo I

Art. 4

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In vigore dal 2 ott 1957
Agli effetti del computo dei contributi a percentuale di cui all'articolo precedente si osserva il limite minimo di retribuzione giornaliera di cui all', commi 3° e 4°, della legge 4 aprile 1952, n. 218. La retribuzione giornaliera, per coloro che sono retribuiti a settimana, quattordicina, quindicina o mese, si ottiene dividendo la retribuzione complessiva rispettivamente per 6, 12, 13, 26 nel caso che la retribuzione stessa si riferisca a tutte le giornate lavorative comprese nei detti periodi di paga; e per il numero delle giornate effettivamente retribuite se esso è inferiore a quello delle giornate lavorative comprese nel periodo di paga. Il limite minimo di retribuzione di cui al primo comma si osserva anche nel caso che debbano essere stabilite tabelle di retribuzioni medie in applicazione del quarto comma dell', sub , della legge 4 aprile 1952, n. 218.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-26;818#art-4