Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 5 nov 1957
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 aprile 1957 GRONCHI SEGNI - MARTINO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1957 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 89 - RELLEVA
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